Coordinamento sicurezza

I cantieri edili rappresentano uno dei settori in cui si verifica un alto numero di infortuni sul lavoro, con conseguenze spesso tragiche. Sono diversi i rischi a cui i lavoratori del settore edile si espongono quotidianamente: caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, movimentazione manuale dei carichi, solo per citarne alcuni. La normativa in materia, frammentata in molte leggi e decreti, è stata oggetto nel 2008 ad una radicale unificazione con l’entrata in vigore del decreto legislativo. n.81 del 9-aprile-2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Quella del Coordinatore della Sicurezza è una figura professionale espressamente prevista dal suddetto decreto legislativo ed è necessaria quando su un cantiere si prevede la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. L’attività del Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, consiste nel redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel verificare, in corso d’opera, che le previsioni in esso contenute siano rispettate dalle Imprese esecutrici. Responsabilità sono attribuite anche al Committente/Responsabile dei lavori , oltre che, naturalmente, al Datore di lavoro.

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro offre un intero capitolo dedicato alle sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto.

A titolo meramente statistico, per chi non ha voglia di leggersi l’intero documento, per la maggior parte delle inosservanze scatta il reato penale, con arresto che varia tra i due e i sei mesi, a seconda della gravità.

Le sanzioni amministrative, in linea di massima restano tra i 500 e i 6.400 euro. Entrambe le tipologie di sanzioni sono comunque a carico di tutti i soggetti interessati, partendo dal committente, fino ai responsabili, i coordinatori, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi.

D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro)

Art.90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro)

Art.99

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.

D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro)

Articolo 157

Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5 (omessa nomina del Coordinatore della sicurezza)

Preparazione ed esperienza

Il nostro studio offre la propria preparazione e la propria esperienza nell’assolvere questo delicato compito, teso a tutelare la sicurezza del lavoro nel cantiere relativo ai vostri lavori, così da ridurre al minimo il rischio di infortuni e tutelarvi difronte alla legge. Ci teniamo, inoltre, continuamente al passo anche in questo settore, frequentando i previsti corsi di aggiornamento.

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